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E’ possibile controllare ‘a distanza’ l’operato della colf o della badante?

Assumere una badante, una colf o qualsiasi altro collaboratore domestico significa far entrare nella propria casa e nella propria sfera privata una persona che il più delle volte è estranea al nucleo familiare e spesso accade che il datore di lavoro, soprattutto quando non si trovi nella possibilità fisica di poter effettuare un controllo diretto, finisca col chiedersi se sia lecito oppure no avvalersi di strumenti di sorveglianza (come, ad esempio, la disposizione di telecamere all’interno della propria abitazione) per assicurarsi che il lavoratore svolga con lealtà e correttezza le prestazioni per le quali è stato assunto.
In generale, ossia per i rapporti di lavoro non domestico, i c.d. controlli “a distanza” sono disciplinati dall’art. 4, legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), così come modificato dal D.lgs. 151/2015 (Jobs Act), e applicato nel rispetto della normativa inerente la tutela dei dati personali di ogni lavoratore e il relativo diritto alla privacy (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679-GDPR). L’art. 4, comma 1, al fine di garantire e rispettare la dimensione umana del lavoratore e non ledere diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla libertà, alla riservatezza e all’integrità personale, sancisce il divieto di utilizzare impianti audiovisivi ed altri strumenti simili con l’unico scopo di controllare l’operato dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro attività. Il divieto, però, non sussiste quando l’utilizzo di mezzi o strumenti di sorveglianza è funzionale alla salvaguardia del patrimonio aziendale contro atti vandalici, furti o altre azioni simili e alla difesa di esigenze di natura organizzativa e produttiva: in questo caso il controllo “a distanza” dell’attività lavorativa che ne deriva risulta essere secondario e conseguenziale all’obiettivo principale di tutelare l’azienda nel suo complesso.
Per creare un equilibrio, un bilanciamento tra la tutela del lavoratore e la tutela degli interessi del datore di lavoro, sempre l’art. 4, stabilisce che laddove in azienda siano presenti strumenti dai quali possano scaturire controlli dell’attività del lavoratore, affinché questi siano considerati legittimi (ed onde evitare che il datore incorra in sanzioni penali), è necessario che la loro installazione sia oggetto di un accordo stipulato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o, in mancanza, intervenga un’autorizzazione apposita da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Inoltre il datore è tenuto tassativamente ad informare il lavoratore in merito alle modalità con cui verranno eseguiti i controlli e trattati i relativi dati risultanti. In conclusione, quindi, solo in presenza di una corretta informazione il datore potrà utilizzare i dati raccolti dagli strumenti di sorveglianza per poter verificare il grado di diligenza dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività e, eventualmente, ricorrere ad azioni disciplinari laddove ce ne sia la necessità.
Cosa accade nei rapporti di lavoro domestici? Diverso è il trattamento per i rapporti di lavoro domestici.
Con la sentenza n. 585/1987, la Corte Costituzionale ha affermato che “il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura, si differenzia, sia in relazione all’oggetto della prestazione, interamente volto a sopperire le esigenze familiari del datore di lavoro, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altri rapporto di lavoro…” e tali peculiarità in molti casi, tra cui quello da noi esaminato in questo articolo, legittimano l’applicazione di una disciplina speciale e/o derogatoria rispetto a quella normalmente applicabile. A tal proposito, infatti, il datore di lavoro domestico, essendo un soggetto privato non organizzato in forma di impresa, non è soggetto ai limiti e alle condizioni stabilite dall’art. 4, Statuto dei Lavoratori, e ciò implica quindi che, nel caso di specie, è possibile installare telecamere all’interno del proprio appartamento al fine di controllare a distanza l’operato della colf, della badante o della baby sitter senza che siano necessarie autorizzazioni di vario tipo. Permane, però, l’obbligo per il datore di lavoro di informare preventivamente il lavoratore domestico circa la presenza di dispositivi di sorveglianza e di rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali: infatti, ai sensi dell’art. 115, D.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018 (disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE), “il datore di lavoro domestico deve garantire in ogni caso il rispetto della personalità e della libertà morale” del lavoratore. Per non incorrere in sanzioni o eventuali cause, nasce al Sud per la gestione delle buste paga di colf, badanti, cuochi e tutti gli altri collaboratori familiari www.netcolf.it per aiutare i cittadini dall’assunzione sino alla fase del licenziamento.
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