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Ripristino Giudice di Pace, istanza al Ministero
Il Comune trasmette la documentazione già approvata in Consiglio. Lo stesso ente si farà carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia.Ripristino del Giudice di Pace, il Comune di Acerra presenta l’istanza al Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia. Gli uffici erano stati soppressi con la circolare del 2014 poi convertita in legge a febbraio 2015. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Lettieri, ha provveduto a trasmettere al Ministero sia la documentazione già deliberata con apposito provvedimento di Giunta comunale approvata in consiglio comunale lo scorso marzo, sia le ulteriori richieste in attuazione della legge e della circolare del Ministero.
La procedura successiva prevede che entro il 28 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia debba espletare tutte le attività di valutazione dell’impegno di spesa, degli ambiti territoriali, del personale messo a disposizione degli enti per essere assegnato agli uffici del giudice di pace da ripristinare, nonché portare a termine le relative attività di formazione, al fine di predisporre, entro il medesimo termine, il decreto ministeriale che individua gli uffici del giudice di pace ripristinati.
Con tali atti il Comune, così come previsto dalla procedura, ha provveduto a farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, ha indicato il profilo territoriale, ha esplicitato il personale messo a disposizione dagli enti richiedenti e l’esatta ubicazione dell’immobile prescelto quale sede. Restano a carico dell’amministrazione della giustizia, invece, unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dal Comune.
Il personale amministrativo necessario per il funzionamento degli uffici ripristinati verrà ricoperto con personale comunale appartenente a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, idonei a consentire l’erogazione del servizio. (cs)










