Casavatore, il Tar conferma Celaj sindaco

By on 1 marzo 2026

CASAVATORE (guca) – A seguito del rinvio dello scorso ottobre ed il successivo riconteggio delle schede di alcune sezioni, ecco la sentenza del Tar della Campania in merito al ricorso del candidato sindaco Vito Marino.

Si sono costituiti il Comune di Casavatore, l’Ufficio elettorale centrale, il sindaco eletto Fabrizio Celaj.

Con ordinanza collegiale del 29 ottobre scorso “superate le eccezioni di rito e ritenute l’ammissibilità e necessità ai fini della decisione, è stata disposta una verificazione, nominando all’uopo il Prefetto di Napoli, perché, previo coordinamento con la Procura della Repubblica competente espletasse le seguenti operazioni: effettuare il riconteggio di schede elettorali (di alcune sezioni)”. Dopo l’avvio delle operazioni di verificazione, il 14 gennaio scorso il ricorrente ha notificato un ricorso per motivi aggiunti. “Tutte le parti concordano sul fatto che, anche all’esito della verificazione, è rimasto inalterato il risultato delle elezioni, sebbene con il recupero di alcuni voti a favore del ricorrente, con l’elezione al primo turno del candidato Celaj il quale, peraltro, ha notificato lo scorso 5 febbraio, in via cautelativa ricorso incidentale, volto ad ottenere l’attribuzione dei tre voti in più di cui era stata accertata la spettanza a seguito della verificazione. Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, nei quali le parti resistenti hanno eccepito linammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente e il ricorrente ha eccepito linammissibilità del ricorso incidentale del controinteressato, la causa, all’udienza pubblica del 25 febbraio è stata trattenuta in decisione”.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di sufficiente specificità dei motivi. Come consolidata giurisprudenza insegna, anzitutto, il tema della specificità dei motivi va tenuto distinto rispetto al diverso tema relativo all’onere probatorio. Con riguardo al primo aspetto, l’onere di sufficiente specificità dei motivi “deve essere valutato con rigore attenuato posto che l’interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non saurienti) (Sez. V, 8 aprile 2014, n. 2197). L’onere in questione si intende osservato quando“l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 22 marzo 2012 n. 1630).” (così Consiglio di Stato ad. plen. – 20/11/2014, n. 32). Va, dunque, ribadita “la massima consolidata secondo cui il principio di specificazione dei motivi, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento.” (Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197).

Il ricorso, sotto tali profili è ammissibile, riportando i vizi che, ad avviso di parte ricorrente, affliggono le operazioni di attribuzione dei voti, il numero di schede contestate e le sezioni di riferimento.”

La verificazione è parimenti ammissibile. In base alla medesima pronuncia dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata, ai fini dell’accesso ai mezzi istruttori del giudice costituiscono principio di prova le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà provenienti dai rappresentanti di lista presenti alle operazioni di spoglio, anche laddove il loro contenuto non sia stato previamente fatto constatare nei verbali delle operazioni elettorali. La giurisprudenza ha affermato che “perché la dichiarazione sostitutiva costituisca principio di prova al fine dell’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi previsti dal codice del processo amministrativo (…): – occorre che le dichiarazioni sostitutive abbiano un contenuto esauriente almeno per ciò che concerne la descrizione delle anomalie o irregolarità che il dichiarante era in grado di conoscere e che ritiene di aver riscontrato (non si richiede che il dichiarante individui il parametro di legge che assume violato, ma solo che rappresenti i fatti per come li ha potuti percepire direttamente); – qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace; – in particolare, non basta che la dichiarazione abbia ad oggetto l’esistenza di voti contenenti preferenze, ma non conteggiati, senza indicare anche la specifica ragione del mancato conteggio, le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza e con cui il dichiarante ha appreso l’ammontare finale dei voti di preferenza (ad es.: eventuale riepilogo da parte del Presidente di seggio), le valutazioni espresse al riguardo nei rispettivi seggi elettorali, pur in difetto di verbalizzazione, l’aver adoperato proprie e personali modalità di conteggio (appunti o altro).” (Consiglio di Stato sez. II – 23/06/2025, n. 5462). Ed, infatti, è stato altresì, evidenziato che sebbene le suddette dichiarazioni sostitutive siano utilizzabili nel rito elettorale, quali “produzioni idonee a costituire principio di prova, esse sono soggette al libero apprezzamento del giudice in merito alla loro concreta attendibilitàverosimiglianza. Ne consegue che non è sufficiente produrle, per farne discendere, come preteso dagli appellanti, l’obbligo del giudice di attivare i propri poteri istruttori”. Nel caso di specie, le dichiarazioni sostitutive prodotte da parte ricorrente, sono intrinsecamente rispondenti ai parametri indicati dalla giurisprudenza sopra richiamata per poter essere ritenute attendibili e, pertanto, con ordinanza 7075/2025 è stata disposta la verificazione perché si provvedesse al riconteggio delle schede, secondo i criteri puntualmente indicati nell’ordinanza ammissiva riportata nella parte in fatto, che nella presente sede s’intende confermare, per le ragioni in essa già specificate e sulle quali le parti non hanno ulteriormente interloquito”. All’esito delle operazioni risulta che, nelle sezioni nelle quali è stato operato il riconteggio, al candidato Marino, ricorrente, avrebbero dovuto essere attribuiti 19 voti in più rispetto a quelli originariamente conteggiati in suo favore, mentre al controinteressato Celaj dovrebbero essere sottratti tre voti. Il quorum del 50% dei voti validi deve essere ridotto di tre unità poiché il verificatore ha accertato la presenza di tre schede non valide che si aggiungono a quelle già considerate in precedenza (e di cui non è stato chiesto il riconteggio), mentre i voti validi espressi per i candidati sindaci (la cui somma costituisce l’insieme dei voti validi su cui deve essere calcolato il quorum) è rimasto, per il resto, invariato. Pertanto, anche all’esito della verificazione risulta che il Celaj ha superato il quorum e deve ritenersi eletto al primo turno. Per tale ragione, il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata superata la prova di resistenza. Pur essendo stata riscontrata l’erronea attribuzione di taluni voti, gli errori accertati non sono idonei ad incidere sull’esito complessivo della competizione elettorale. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente afferma che, in ogni caso, dovrebbe procedersi all’annullamento delle elezioni, poiché dalla verificazione sarebbe emerso un quadro di complessiva inattendibilità delle operazioni di spoglio. Tale censura non è contenuta nel primo motivo di ricorso, né nel ricorso per motivi aggiunti, ed è, dunque, inammissibile. In ogni caso va osservato che gli errori accertati dal verificatore rispetto ai precedenti risultati elettorali non sono di portata tale da inficiare la complessiva attendibilità degli scrutini, atteso che concernevano complessivamente 25 schede su 5 sezioni (su cui è stato effettuato il riconteggio), ossia 25 voti, su 2.508 voti validamente espressi per il complesso delle sezioni interessate, ovvero una percentuale, rispetto alle sezioni rispetto alle quali è stato effettuato il riconteggio pari allo 1,00%, non idonea certamente a mettere in discussione l’attendibilità complessiva delle operazioni compiute.”

Il secondo motivo del ricorso introduttivo è, anch’esso, infondato. Una prima censura concerne una discrasia tra il riepilogo ufficiale dei voti pubblicato. Una seconda censura ha ad oggetto una discrasia tra i dati contenuti nel verbale delle operazioni, dal quale risulterebbero tre voti in più (9844) rispetto al numero dei votanti (9841). La prima delle due censure è infondata. Neppure idoneo ad inficiare la validità delle operazioni di spoglio è il dedotto scarto di tre voti rispetto al numero dei votanti indicati nel verbale, atteso che la mera trascrizione numerica nel verbale riassuntivo non è idonea a dimostrare la sussistenza di vizi sostanziali, ove non si alleghi, altresì, che tale discrasia risulti dai verbali delle singole sezioni, allegazione che, nella specie, difetta.Le ulteriori censure contenute nel secondo motivo del ricorso introduttivo sono, in assenza di apposita querela di falso, infondate”. Come si è già evidenziato nell’ordinanza collegiale n. 7075/2025, le circostanze allegate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, non risultano dai verbali delle operazioni di scrutinio, per la cui contestazione è necessaria proposizione di querela di falso, ovvero l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria penale, dinanzi alla quale i suddetti fatti sono già stati sottoposti con la denuncia presentata dal ricorrente in data 27 maggio 2025. Mancando la querela di falso, deve ritenersi che le vicende riportate dal ricorrente – a lui riferite da terzi – non possano essere introdotte nel presente giudizio, nel quale i verbali delle operazioni compiute hanno fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.” Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, inoltre, in parte modificando la domanda, ha chiesto, in via subordinata, l’annullamento delle operazioni di voto relativamente a due sezioni in quanto, dalla verificazione, è emerso che i plichi contenenti il materiale elettorale non recherebbero il timbro e le firme sui lembi di chiusura, in violazione di quanto previsto all’art. 70 D.P.R. 570/1960. “Il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono infondati. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale”. La Seconda Sezione del Tar Campania, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

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