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Elezioni regionali, bocciato il ricorso di Cannavacciuolo
Il Tar ha respinto l’istanza presentata dal candidato acerrano, primo dei non eletti del Movimento Cinque Stelle.
ACERRA – Ricorso respinto, confermata la validità dei risultati delle elezioni regionali. Lo ha stabilito il Tar Campania rigettando l’istanza presentata da Alessandro Cannavacciuolo, risultato il primo dei non eletti alle scorse consultazioni. La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo, infatti, ha ritenuto completamente infondato il ricorso presentato dall’esponente ambientalista e ‘grillino’ contro la stessa Regione Campania e nei confronti di tutti i consiglieri eletti. Tra questi si sono costituiti in giudizio soltanto l’altro rappresentante del M5S Luigi Cirillo (assistito dall’avvocato Orazio Abbamonte) e Vittoria Lettieri, prima eletta nella lista ‘De Luca Presidente’, rappresentata dagli avvocati Antonio e Giovanni Sasso e dall’avvocato Vincenzo Prisco.
Cannavacciuolo (assistito dall’avvocato Raffaele Granata) aveva chiesto l’annullamento del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Napoli con cui erano stati proclamati eletti i consiglieri, del verbale dellì’Ufficio Centrale Circoscrizionale con cui era stato determinato ogni risultato elettorale individuale e delle liste provinciali, ma soprattutto delle procedure di voto presenti nei verbali di 40 sezioni elettorali del Comune di Acerra. Secondo il politico locale ci sarebbero state – a suo avviso – schede fantasma, voti spariti, verbali sovrapposti e manomessi.
Nulla di tutto questo, però è stato ravvisato dal Tar, che ha decisamente respinto il suo ricorso ritenendo infondata ogni argomentazione prodotta. Analizzando in dettaglio le irregolarità denunciate nella compilazione dei verbali sezionali, il Collegio ha osservato come esse siano imputabili a mere omissioni oppure ad errori materiali di trascrizione, tanto è vero che sono state evidentemente reputate irrilevanti dallo stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale ai fini della corretta attribuzione dei voti: si tratta, in definitiva, di semplici irregolarità formali, incapaci di per sé di dar conto dell’avvenuta compromissione della libertà di espressione di voto.